CGIL CISL UIL

Roma,17 Ottobre 2017

Alla c.a.:
Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Tito Boeri
Presidente Inps

E p.c.:

Cons. Luigi Caso
Capo Ufficio di Gabinetto
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gabriella Di Michele
Direttore Generale Inps

Giuseppe Leotta
Capo Ufficio legislativo

Oggetto: Prescrizione contributiva, circolare Inps n.94 del 31.05.2017


Ill.mo Signor Ministro, Gentile Presidente,


il 31/05/2017 è stata pubblicata la circolare Inps n.94, relativa alla prescrizione dei contributi dovuti alle Gestioni pubbliche. Il 9 Ottobre u.s. abbiamo avuto modo di incontrare la tecnostruttura dell’Inps alla quale abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni e perplessità relative alle modalità e alla tempistica di applicazione delle procedure previste nella circolare in oggetto. Abbiamo avuto notizia del fatto che nelle scorse settimane le amministrazioni hanno potuto rappresentare all’Istituto le criticità e le specificità relative ai processi amministrativi e agli aspetti connessi all’unificazione delle procedure di acquisizione dei dati contributivi riferiti ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti, con la conseguente necessità di disporre di tutti gli strumenti utili per verificare la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e delle trattenute per riscatti e ricongiunzioni. Oltre ai profili che riguardano la verifica della regolarità dei versamenti dei detti contributi da parte delle amministrazioni e all’individuazione del momento in cui decorre il termine per la prescrizione quinquennale dei contributi versati, esistono ulteriori aspetti critici che attengono all’impatto delle procedure e delle modalità applicative previste nella circolare sulle posizioni previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici. In primo luogo la circolare sopra indicata risulta a nostro avviso, non coerente con la situazione previdenziale odierna, delle Gestioni pubbliche. Infatti, per quasi la totalità delle lavoratrici e dei lavoratori ex-Inpdap, non è possibile conoscere con esattezza la propria posizione contributiva, nonostante l’art 1 comma 6 della legge 335/95 preveda il diritto ad ogni assicurato di poter conoscere la propria posizione contributiva. Inoltre non si può affermare che la carenza di dati retributivi e contributivi nelle posizioni assicurative dipenda dal mancato versamento dei contributi anche perché, sovente, questi sono stati versati e nel caso contrario, sarebbe inaccettabile scaricare sul lavoratore le inadempienze contributive della pubblica amministrazione. Per il periodo successivo al 1° gennaio 1996, l’applicabilità della prescrizione contributiva presuppone, infatti, la piena attuazione dell’invio con cadenza annuale dell’estratto conto contributivo. Non si comprende come il dipendente pubblico possa tutelare i propri diritti senza essere stato messo in condizione di controllare, puntualmente, gli adempimenti contributivi posti a carico dell’amministrazione datrice di lavoro. Sappiamo che l’Inps sta completando la migrazione delle posizioni del personale iscritto alla Cassa Stato, e che l’iscritto potrà consultare (tramite pin) il proprio estratto conto aggiornato all’ultima denuncia trasmessa. Ma riteniamo che il termine prescrizionale quinquennale non possa decorrere nel quinquennio che precede la data del 1° gennaio 2018 ma, semmai, da quel momento in poi, successivamente alla sistemazione di tutte le posizioni assicurative da parte delle diverse amministrazioni. Dunque, solo successivamente alla fissazione di un congruo termine entro il quale le amministrazioni devono provvedere a sanare le situazioni critiche o ancora inevase, può avere senso far decorrere il termine prescrizionale quinquennale, ma da allora in avanti e non certo retroattivamente, perché va data la possibilità al lavoratore e alla lavoratrice di disporre di cinque anni pieni dal momento in cui essi possono aver avuto notizia dell’eventuale irregolarità del versamento contributivo. Ciò significa che fino a quando i processi di acquisizione dei dati, da parte dell’Inps non saranno completati, il termine per la prescrizione quinquennale dei contributi versati è quello in cui è effettivamente accertata la sussistenza del diritto e non il periodo di competenza dell’obbligo contributivo. Non riusciamo a comprendere il motivo di questa fretta di far decorrere dal 1° gennaio la prescrizione quinquennale dei contributi, con effetto riferito, peraltro, al quinquennio precedente e di modificare la prassi attuale, disponendo che il termine debba decorrere dal periodo di competenza dell’obbligo contributivo e non, da quello in cui è effettivamente accertabile la sussistenza del diritto. Riteniamo, comunque, che il regime prescrizionale non sia applicabile alle gestioni pensionistiche pubbliche del resto l’art. 3 comma 9, lettera a della legge 335/95 prevede che l’istituto della prescrizione si applichi alle contribuzioni di pertinenza del fondo pensione lavoratori Dipendenti e la lettera b) fa riferimento alle altre contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, ma senzacitare espressamente quelle pubbliche, all’epoca gestite dall’Inpdap ed in ogni caso non rientranti nell’Ago; è altresì inverosimile che dopo 22 anni durante i quali l’Istituto e le amministrazioni non hanno provveduto ad applicare la legge secondo questa interpretazione sia divenuto necessario modificare l’attuale assetto così repentinamente, ingenerando il pericolo non troppo latente che le ricadute delle inadempienze istituzionali vengano riversate sui beneficiari delle prestazioni, una scelta, come detto, inaccettabile ed iniqua. Esiste, inoltre, una strumentazione differente per i dipendenti statali, rispetto a quelli di altre amministrazioni, in base alla quale i primi non potrebbero attualmente contare sulla costituzione di una rendita vitalizia per i periodi lavorativi non coperti da contribuzione, dato che per le amministrazioni statali esiste una mera facoltà e non un obbligo, determinando una evidente disparità di trattamento dei dipendenti statali, rispetto ai dipendenti degli enti locali, per i quali sussiste l’obbligo di costituire la rendita (art. 31 della legge 610/1952), e ai dipendenti privati. Per colmare tale lacuna occorrerebbe, infatti, non solo estendere l’obbligo di costituzione della rendita anche a beneficio dei dipendenti statali ma offrire agli stessi la possibilità di interrompere il termine prescrizionale all’interno della durata di un intero quinquennio, entro il quale abbiano avuto la possibilità di tutelare i propri diritti, verificando la correttezza della regolarità contributiva. Sulla base delle considerazioni svolte, chiediamo al Ministro di farsi parte attiva per la soluzione di questa vicenda e al Presidente dell’Inps di ritirare la circolare in oggetto, avviando una più puntuale riflessione. In subordine chiediamo di individuare un termine più congruo di quello del 1° gennaio 2018 dal quale far partire il termine prescrizionale, eliminando ogni effetto retroattivo riferito al quinquennio precedente.

Cordiali saluti

I Segretari Confederali

CGIL 

Roberto Ghiselli 

CISL

Maurizio Petriccioli

UIL

Domenico Proiet